Credito immobiliare ai consumatori: comunicazione OAM

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Credito immobiliare ai consumatori. L’organismo OAM ha fornito indicazioni ai mediatori creditizi in merito alle commissioni da applicare per la conclusione di un contratto di mutuo. L’OAM richiede, infatti, che venga garantita ai consumatori la massima trasparenza. L’obiettivo è quello di prevenire comportamenti anomali o elusivi degli obblighi di legge.
Massima trasparenza, dunque. Questa è la richiesta dell’OAM. Una richiesta che nasce prendendo in considerazione quanto già incluso in alcune disposizioni normative. Il riferimento va all’articolo 120-decies del Testo Unico Bancario. Non solo. Altri importanti riferimenti si trovano nella Direttiva 2014/17/UE. L’Italia ha recepito tale direttiva attraverso il Decreto Legislativo num. 72 del 2016.

L’intermediario del credito ha l’obbligo di fornire al consumatore, a fini comparativi, una informativa il più possibile aderente alla realtà in merito alle commissioni relative alla gamma di prodotti di ciascun consumatore. L’informativa va fornita, ovviamente, prima dell’avvio del rapporto di intermediazione.

Al consumatore, continua l’OAM, va fornito un dato non sintetico ma comparativo specifico riguardo le commissioni determinabili dall’intermediario del credito nella fase iniziale del rapporto col cliente (Leggi l’articolo linkato di seguito per saperne di più sul regolamento relativo alle commissioni per società di mediazione creditizia). Non bisogna, dunque, guardare solamente ai costi fissi che l’intermediario del credito sostiene per le attività preliminari alla concessione del prestito.

E’ necessario porre, infatti, l’attenzione anche sulle commissioni concordate dall’intermediario del credito con i diversi finanziatori per la tipologia di prodotto coincidente con quanto richiesto dal cliente nella fase di avvio del rapporto.

L’OAM, infine, ci tiene a precisare un altro importante aspetto. Le commissioni calcolabili solamente dopo la conclusione dei contratti non vanno incluse nell’informativa che gli intermediari creditizi devono portare a conoscenza del cliente sin dall’inizio del rapporto.